Spesso viene visto e vissuto come un costo superfluo ed accessorio che non offre reali vantaggi e quindi si interviene sugli impianti quando c’è un guasto.
A questo punto però, il fattore tempo prende il sopravvento, devi trovare velocemente un’impresa elettrica disposta a venire subito a riparare il guasto e sei disposto a pagare qualsiasi cifra per evitare, in caso di attività produttiva, il fermo della lavorazione con costi di mancata erogazione del prodotto/servizio, personale fermo e disagio col cliente se non addirittura il rischio di perdere commesse e clienti.
Iniziamo a sfatare un mito “la manutenzione non è obbligatoria, almeno per quanto riguarda le abitazioni, ma abbiamo delle responsabilità”. Se non teniamo manutentati i nostri impianti, oltre al danno la beffa.
Cerchiamo di approfondire meglio per venirne a capo.
Una volta realizzato un nuovo impianto elettrico la ditta installatrice rilascia la Dichiarazione di Conformità, giusto? Perfetto, detto questo prendiamo la nostra dichiarazione di conformità, redatta ai sensi del Decreto Ministeriale n.37 del 13 Marzo 2008 e la archiviamo da qualche parte all’interno della nostra abitazione, ufficio, negozio o azienda che sia.
Così facendo la abbandoniamo al suo destino, dimenticandocene, fino a quando qualcuno non ce la chiederà in visione.
Bene, anzi male! Ti invito ad andare a controllare all’interno di quella dichiarazione, poiché in basso vengono richiamati due concetti estremamente fondamentali, che riguardano le responsabilità e gli obblighi per il proprietario dell’impianto che, in caso di inadempienza (la mancata manutenzione lo è), per contro, sollevano l’impresa installatrice dalle responsabilità, facendo decadere la garanzia sull’impianto.
L’IMPRESA DECLINA ogni responsabilità per sinistri a persone o a cose derivanti da manomissione dell’impianto da parte di terzi ovvero da carenze di manutenzione o riparazione.
AVVERTENZE PER IL COMMITTENTE: responsabilità del committente o del proprietario, Art. 8.
Ecco qui cosa dice l’articolo 8 al comma 2:
Art. 8. D.M. n. 37/2008 – Obblighi del committente o del proprietario
Comma 2. Il proprietario dell’impianto adotta le misure necessarie per conservarne le caratteristiche di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia, tenendo conto delle istruzioni per l’uso e la manutenzione predisposte dall’impresa installatrice dell’impianto e dai fabbricanti delle apparecchiature installate.
Ora invece cerchiamo di dare risposta ad una serie di domande che spesso i clienti ci fanno
Anche la tua auto è nuova, ma viene periodicamente portata dal meccanico per eseguirne il tagliando, vero?! Il motivo è lo stesso, la manutenzione serve perché il Tuo impianto resti sicuro ed affidabile nel tempo.
Vero, ma a patto che tu rispetti quanto previsto dal DM 37/08 che abbiamo richiamato poche riga sopra, ed abbia fatto tutto quanto nelle tue possibilità per mantenere l’impianto efficiente.
Quali sono i rischi e i danni a cui vado incontro se non eseguo la manutenzione?
Il rischio è che per una cattiva o mancata manutenzione, o peggio ancora per un uso improprio nell’utilizzo dell’impianto, rispetto a quello per cui era stato inizialmente realizzato, ogni volta, rischi un malfunzionamento, un guasto che ti lascia al buio, o addirittura un principio d’incendio.
Inoltre ogni volta che Ti capita un guasto, devi velocemente recuperare la disponibilità di un tecnico che possa raggiungerti nell’immediato per poter eseguire un intervento e ripristinare il corretto funzionamento.
Ricordi l’ultima volta che hai chiesto la disponibilità urgente di un tecnico?
Se sei stato così fortunato da reperirne subito uno, hai mai potuto negoziare quanto ti ha chiesto?
“Manco per sogno”, anzi lo hai ringraziato perché ti ha tolto dai GUAI che avresti potuto EVITARE se solo avessi pensato prima di utilizzare il PIANO PROGRAMMATICO MANUTENTIVO
Se hai altri dubbi non esitare a contattarci, saremo disponibili a darti le informazioni che servono per evitare spiacevoli inconvenienti
E ricorda “prevenire è meglio che curare”