Il primo marzo scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 dal titolo “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali.
Il documento contiene una serie di misure emergenziali rese necessarie dai rincari del costo dell’energia, determinate anche dalla questione ucraina russia.
Il Decreto Legge, già in vigore dal 2 marzo (il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) prevede misure a vantaggio degli utenti, quali l’azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022 e la rimodulazione delle imposte sul gas.
Inoltre introduce alcune novità importanti per quanto riguarda l’installazione degli impianti fotovoltaici.
Edilizia libera
L’installazione, con qualunque modalità, di impianti fotovoltaici sugli edifici (*) o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati, ivi inclusi quelli previsti dal “Codice dei beni culturali e del paesaggio” (DLgs 42/04), a eccezione degli impianti che ricadono in aree o immobili di cui all’articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del predetto Codice, individuati ai sensi degli articoli da 138 a 141 del medesimo Codice, e fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e 157 del Codice.
Iter semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW
Entro il 2/5/2022 è prevista la pubblicazione di un decreto che individui le condizioni e le modalità per estendere l’impiego del modello unico semplificato per la connessione degli impianti fino a 200 kW.
In proposito si ricorda che il DLgs 199/21 ha già previsto che a partire dal 14/4/2022 il modello unico semplificato sia utilizzato per gli impianti fino a 50 kW
Semplificazione per impianti rinnovabili in aree idonee
Toccando l’art. 22 comma 1 lett. a) del d.lgs. 199/2021, si stabilisce che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee, inclusi i procedimenti per l’adozione del provvedimento di VIA (valutazione di impatto ambientale), l’autorità competente in materia paesaggistica si esprime con parere obbligatorio non vincolante
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